Il Tribunale di Treviso, in violazione dell’art. 112 c.p.c., ometteva di pronunciarsi, sull’omesso riconoscimento delle spese generali, liquidate nel titolo emesso dal Tribunale di Napoli e portato in esecuzione, nonché ometteva di pronunciarsi sull’omesso riconoscimento delle somme di cui al precetto al lordo e non al netto della ritenuta d’acconto, limitandosi a rigettare l’opposizione, proposta ex art. 617 c.p.c., sul solo presupposto che non era dovuta la voce fase esecutiva indicata nell’atto di precetto.
Il terzo pignorato, come noto, per effetto dell’azione esecutiva intrapresa, diventa sostituto d’imposta, rispetto al procuratore antistatario, in ordine alla liquidazione dei compensi.
La circolare dell’agenzia delle Entrate, n. 8 del 2 marzo 2011, contiene, al riguardo, una guida completa sui comportamenti, da adottare in presenza di un pignoramento presso terzi.
Le istruzioni riguardano l’istituto regolato dall’articolo 21 della legge 449/1997.
In forza di queste disposizioni, se interviene un pignoramento, il terzo, che riveste la qualifica di sostituto d’imposta, deve effettuare una ritenuta d’acconto del 20% sulle somme corrisposte.
Il professionista che agisce, per il recupero di un credito professionale, comprensivo delle spese anticipate, per conto del cliente, dell’Iva e dei compensi dovrà specificare gli importi di ciascuna causale.
Il terzo opererà la ritenuta solo sui compensi, poiché sulle anticipazioni e sull’Iva non si pagano le imposte.
In assenza di dichiarazione, resta inteso che il terzo opererà la ritenuta sull’intero ammontare.
È il caso, ad esempio, del professionista che agisce per il recupero dei propri onorari.
Per tali motivi, l’importo da assegnare deve essere “al lordo” della ritenuta d’acconto, che viene, poi, trattenuta dal terzo.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, nella recente pronuncia n. 9702/2020, ottenuta dal nostro studio, cassava con rinvio la sentenza del Tribunale di Treviso, così decidendo: “con l’unico motivo si prospetta l’omessa pronuncia sul mancato riconoscimento delle spese generali liquidate nel titolo esecutivo, e sul mancato riconoscimento dei compensi oggetto di recupero esecutivo al lordo e non al netto della ritenuta d’acconto, con conseguente erronea individuazione dello scaglione di riferimento per le spese processuali della fase escutiva; …. il Tribunale ha omesso la pronuncia su entrambi i motivi di opposizione quale svolta, limitandosi ad affermare la non debenza doppia della voce di cui in parte narrativa, prima in precetto e poi, non essendovi stato adempimento, nella fase esecutiva…. ai fini della valutazione della fondatezza “in iure” della domanda altrimenti da rigettare, salvi diversi accertamenti in fatto ostativi, in applicazione del principio di ragionevole durata del processuale (Cass., 01/02/2010, n. 2313, Cass., 28/06/2017, n. 16171, Cass., 19/04/2018, n. 9693), può evidenziarsi che la ritenuta di acconto dev’essere effettuata dal terzo pignorato quale sostituto d’imposta, a norma dell’art. 21 comma 15, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 (in specie quale precisato dall’art. 15, comma 2, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102), trattandosi del pagamento di prestazioni professionali da lavoro autonomo (cfr., in punto di pignoramento presso terzi, Cass., 08/02/2018, n. 3029, pag. 9 e, in generale, già Cass., 270/02/2009, n. 4785, e Cass., 24/03/1992, n. 3606)”.
L’ordinanza di assegnazione, emessa dal Giudice dell’Esecuzione, dunque, dovrà necessariamente prevedere l’assegnazione dei compensi professionali, di cui all’atto di precetto, “al lordo” e non al netto, ossia includendo la ritenuta d’acconto, che il terzo, in fase di pagamento, tratterrà, salvo poi effettuare il versamento all’Agenzia delle Entrate.
La Suprema Corte, altresì, nella medesima pronuncia, così decideva: “quanto alle spese generali accordate nel titolo esecutivo giudiziale azionato, le stesse dovranno essere computate sui compensi ivi distintamente liquidati ( Cass., 19/02/2018, n. 3970) e poi sulle spese di precetto e fase esecutiva, senza duplicazione ex art.4 lettera e) del d.m. n.55 del 2014, come stabilito dal Tribunale con statuizione non oggetto, infine, di censura in questa sede; nell’appropriata sede sarà poi determinato il corretto scaglione di riferimento per le spese della fase esecutiva.”